Art. 1.
(Istituzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a sessantacinque anni).

      1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a rivedere, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le metodologie di rilevazione e la composizione del «paniere» per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al fine di adeguarle alla reale composizione dei consumi, tenendo anche conto della stagionalità dell'acquisto di alcuni prodotti di largo consumo, nonché ad istituire l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a sessantacinque anni.
      2. A tutti i soggetti interessati ai sensi del comma 1, in particolare agli istituti di ricerca, l'ISTAT deve garantire la piena possibilità di disporre dei dati analitici delle rilevazioni e delle metodologie seguite, anche al fine di stimare gli effetti dell'aumento medio dei prezzi sulle diverse tipologie familiari.
      3. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: «il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati» sono sostituite delle seguenti: «il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a sessantacinque anni».

 

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